Locazioni

Il proprietario che mette in locazione un fabbricato ne ricava un reddito che può venir tassato in due modalità a scelta:

 

1. Regime ordinario di tassazione dove l’imponibile sul quale calcolare l’irpef dipende dal tipo di contratto stipulato:

 

  • Regime di libero mercato. Il reddito è dato dal valore più alto tra la rendita catastale (rivalutata del 5%) e il canone di locazione, ridotto del 5%
  • Regime convenzionale, per gli immobili dei comuni ad alta densità abitativa e nei casi in cui il canone è determinato in base ad accordi tra le associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini. In questo caso, il reddito imponibile è quantificato nel 70% dal canone di locazione ridotto del 5%.

 

2. Regime della cedolare secca, un sistema alternativo e agevolato di tassazione del reddito riservato solamente alle persone fisiche titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale sull’immobile locato. Questo regime non è pertanto riservato alle società.

 

Chi opta per la cedolare secca deve preventivamente comunicarlo all'inquilino con lettera raccomandata, rinunciando alla facoltà di un aggiornamento del canone anche se previsto in contratto, incluso quello per adeguamento Istat.

 

In questi casi, l’imposta viene determinata con l’aliquota del 21% applicata all’intero canone stabilito fra le parti.

 

Il regime si applica anche per le locazioni brevi (durata non superiore a 30 giorni) purché non afferiscano a più di quattro unità immobiliari. In caso afferiscano a di più di quattro unità, il reddito derivante dalla locazione di tutti gli immobili viene considerato reddito di impresa e non reddito fondiario, con tutte le conseguenze del caso.

 

L’aliquota è ridotta al 10% in caso di contratto a canone convenzionale.

 

Registrazione dei contratti

 

Tutti i contratti di locazione e di affitto di beni immobili devono essere registrati, qualunque sia il loro ammontare e se di durata superiore a 30 giorni complessivi nell’anno. Il contratto deve venir registrato entro 30 giorni dalla data della stipula o telematicamente o presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

 

L’imposta di registro è dovuta in percentuale diversa a seconda dell’immobile locato, prevedendo un importo minimo di versamento di 67 €.

 

Fonte Agenzia delle Entrate 2013

 

La mancata registrazione del contratto così come il parziale occultamento del corrispettivo e l’omesso o tardivo versamento dell’imposta di registro, comportano una sanzione amministrativa.

Per i contratti assoggettati a cedolare secca non è dovuta l’imposta di bollo e di registro, neanche in sede di risoluzione. o proroga. 

 

 

 

Scarica il documento completo "Guida per l'acquisto della Casa" dell'Agenzia delle Entrate (aggiornato a Settembre 2022)